Contributo a fondo perduto perequativo: Necessario il calo del risultato economico del 30%


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 Eravamo tutti in attesa del decreto MEF che, dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, comunicasse i requisiti e le metodologie per l’accesso al contributo fondo perduto perequativo, di cui all’art. 1 c. 16-27 del DL 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), firmato il 12 novembre 2021.

Ambito oggettivo dei presupposti al beneficio
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo di € 150.000 a favore di soggetti, titolari di partita IVA, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che:

  • · abbiamo registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta precedente (2019), nella misura almeno del 30%;
  • · i ricavi di cui di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, nell’anno 2019 non siano stati superiori a € 10 milioni.

Modalità di calcolo
Per le modalità di calcolo, inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva individuato i campi della dichiarazione dei redditi da prendere in esame con il provvedimento n. 227357 del 4 settembre. Ora, il decreto MEF stabilisce che, per la determinazione del calcolo, si fa riferimento alla differenza tra il risultato d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita di tutti i contributi a fondo perduto già eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate in base ad una delle seguenti norme:

  • • articolo 25 del DL 34/2020 Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio”,
  • • articoli 59 e 60 del DL 104/2020, Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani”
  • • articoli 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020, Contributi a fondo perduto “Ristori”
  • • articolo 2 del DL 172/2020, Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale”
  • • articolo 1 del DL 41/2021; Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”
  • • articolo 1, commi 1-3 del DL 73/2021, Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”
  • • articolo 1, commi 5-13 del DL 73/2021, Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”.

Da quanto evidenziato, si intuisce quindi che vi è un contributo solo per coloro i quali la differenza dei risultati economici degli anni di esame, supera i contributi erogati; diversamente, infatti, la base di calcolo verrebbe annullata.
Successivamente, alla base di calcolo così ottenuta, si applicano le percentuali previsti dal MEF pari a:

  • · 30% per ricavi o compensi non superiori a 100.000€;
  • · 20% per ricavi o compensi superiori a 100.000 € e fino a 400.000 €;
  • · 15% per ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
  • · 10% per ricavi o compensi superiori a 1.000.000 € e fino a 5.000.000 €;
  • · 5% per ricavi o compensi superiori a 5.000.000 € e fino a 10.000.000 €.

Infine, il contributo spetta solo ai soggetti economici che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta 2020, entro il 30 settembre 2021.

Non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019 non sia stata validamente presentata.

Ancora, le eventuali dichiarazioni integrative o correttive relative al periodo d’imposta 2019 e 2020 presentate oltre il 30 settembre 2021, non vengono prese in considerazione ai fini della determinazione del contributo qualora, dai dati in esse indicati, derivi un contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

L’emanazione del Decreto consente di iniziare ad operare una scrematura tra chi può accedere e chi invece ne rimane fuori. Tuttavia, bisogna attendere che vengono pubblicati i modelli per presentare la richiesta di contributo, i termini di presentazione e ogni altro aspetto tecnico relativo.